Dal 1 marzo dello scorso anno è entrato in vigore il nuovo codice deontologico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Si tratta di un argomento di grande interesse, che a un anno dalla sua applicazione ha mostrato frutti importanti e cambiato alcune regole in tavola in materia di gestione del lavoro. Il codice si è impegnato e concentrato su alcuni punti, in particolare sui rapporti con la clientela e ha tenuto conto dell’evoluzione del rapporto professionale, della genesi, quindi della motivazione e della modalità di inizio rapporto, quindi della cessazione, che può dimostrare una natura fisiologica oppure patologica.
Indice
Commercialista-cliente: le regole deontologiche
Molto spazio è stato concesso alla rivisitazione dei rapporti professionali sottostanti alle regole deontologiche. Chi è iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è tenuto a seguire le fasi del rapporto professionale con modalità continua e concreta, dalla genesi all’espletamento, fino all’esaurimento. Esaurimento che può essere fisiologico perché concluso con la prestazione, oppure patologico, se legato alla cessazione del rapporto di collaborazione. Ecco che l’attenzione può concentrarsi su un principio di reciprocità, ovvero il cliente ha il pieno diritto di scegliere il professionista al quale affidarsi e di sostituirlo quando ritiene opportuno, in qualsiasi momento. Viceversa anche i commercialisti e gli esperti contabili hanno il pieno diritto di scegliere i clienti ai quali erogare le loro prestazioni professionali.
Il nuovo codice ha quindi posto divieto assoluto di procacciare clientela mediante procacciatori o agenzie, oltre di corrispondere omaggi in cambio di acquisizioni di clienti Ecco nascere il divieto di intermediazione che si pone di rendere indipendente e obiettivo il lavoro del professionista.
L’accettazione degli incarichi
Concettualmente, il codice deontologico si divide in due parti nel suo articolo 21. In una prima fase vengono specificati i limiti che il professionista deve porsi prima di accettare l’incarico mentre la seconda interessa i diritti del cliente in caso di accettazione dell’incarico. Il professionista deve assicurare al cliente la specifica competenza e l’organizzazione dello studio, quindi informare il cliente di quali sono i suoi diritti e doveri nell’ambito del mandato e informarlo della presenza del codice deontologico.
Al contempo, il commercialista o esperto contabile è tenuto a corrispondere la sua attività professionale in libertà, in autonomia e in una condizione di indipendenza. Si tratta di una cornice che chiede al professionista di impiegare perizia e diligenza secondo quanto predisposto dalla normativa vigente e di illustrare con chiarezza i rischi che possono essere eventualmente connessi con l’incarico ricevuto. Il professionista deve quindi ragguagliare il cliente in merito agli eventi che si verificano e deve impiegare il principio della prudenza nelle iniziative e nel raggiungimento dello scopo che è stato concordato a priori con il cliente. Il professionista si impegna quindi a perseguire gli interessi del cliente e a non intaccare la sua integrità e la sua indipendenza.
Il compenso professionale del commercialista
Il codice deontologico si è quindi soffermato sul tema del compenso professionale del dottore commercialista o esperto contabile. L’articolo di riferimento è, in questo caso, il numero 25 e prevede che il compenso venga liberamente pattuito fra le parti e iscritto nel momento del conferimento dell’incarico con un preventivo di massa. Tale preventivo deve essere onnicomprensivo, quindi accogliere anche le voci relative alle spese, agli oneri e ai contributi previdenziali.
Il codice prevede che il compenso si basi sull’importanza dell’incarico ricevuto e sulla difficoltà della prestazione, deve tenere conto del risultato economico che è stato conseguito e dei vantaggi che sono derivati ai clienti, comprendendo anche quelli di natura non patrimoniale. In alcuni casi il compenso può essere valutato anche in caso percentuale, ovvero fissato con una quota stabilita su un certo progetto del cliente. In nessun caso il compenso deve essere sproporzionato rispetto all’opera eseguita e il cliente può chiedere la rendicontazione del lavoro eseguito, che deve essere annotato dal dottore commercialista o dall’esperto contabile con minuzia.
Errore del commercialista: chi paga?
L’errore di un commercialista può verificarsi e controverse sono le situazioni che vedono scendere in campo la legislatura in merito. È interessante notare che una recente sentenza della Corte di Cassazione si è appellata alla mancata vigilanza del cliente sull’operato del commercialista e ha quindi condannato il contribuente ad affrontare il pagamento del danno, nonché le spese legali. Il precedente interessa il caso di un imprenditore che ha impugnato le sanzioni che erano state decise dal Fisco. La giustificazione fornita era che gli omessi pagamenti non erano attribuibili alla sua persona ma all’operato del commercialista al quale si era affidato per la tenuta della sua contabilità e della sua situazione fiscale.
La Corte di Cassazione ha però ribaltato una sentenza che sembrava già ‘scritta’ e ha deciso che lo stesso contribuente ha la responsabilità, se non riesce a dimostrare di essere estraneo, totalmente estraneo, rispetto agli errori che sono stati commessi dal commercialista. In questo caso, il contribuente non è riuscito a dimostrare di avere controllato e vigilato ed è stato condannato. In altri termini, il cliente non ha operato con vigilanza e doveva accorgersi dei mancati pagamenti, che non sono quindi imputabili ad errori commessi dal commercialista. Questa sentenza è stata ampiamente discussa e, secondo molti, ha riscritto quello che è il rapporto fra i clienti e il commercialista, aprendo un nuovo orizzonte sul tema delle sanzioni fiscali.
Come si deve comportare il cliente
Il cliente deve quindi impegnarsi ad esercitare il controllo, in altre parole a non dare nulla per scontato. Molti clienti possono essere poco portati per la gestione della situazione fiscale e contabile e questa è proprio la ragione per la quale si affidano ai servizi dei commercialisti e degli esperti contabili. Ecco quindi nascere la necessità di operare nel controllo, soprattutto nei pagamenti, perché in questo caso la colpa di omissioni o di mancati versamenti non è attribuibile ai professionisti ma ai clienti, che dovevano esercitare la piena vigilanza sull’operato del professionista al quale si sono rivolti. Sarà tutto più complicato? Forse sì, ma i clienti possono in questo modo verificare che l’operato del professionista sia buono e conforme a quanto stabilito nel contratto, quindi rendersi conto di essersi affidati in buone mani.