Pubblicato: 14 Febbraio 2017 di Roberto Rossi
Qualche giorno fa sono state pubblicate le motivazioni che hanno condotto la Corte Costituzionale a bocciare la legge elettorale nota come Italicum (ovvero, la l. 35/2015). Cerchiamo allora di compiere un breve riassunto in tal senso, e comprendere che cosa potrebbe ora accadere. Le elezioni sono davvero vicine o no? E con quale legge elettorale si andrà dinanzi a tale appuntamento?
Le motivazioni della sentenza
Cominciamo dalla sentenza n. 35/2017 con la quale la Corte Costituzionale, il 25 gennaio scorso, ha parzialmente bocciato l’Italicum. La sentenza è un dossier di un centinaio di pagine, ricco di valutazioni e di premesse. Considerato che non tutti hanno il tempo di leggerla integralmente… riassumiamo di seguito i punti principali:
- Il ballottaggio è stato ritenuto incostituzionale poiché non prevede una soglia minima per poter accedere al secondo turno. Per la Corte Costituzionale, pertanto, potrebbe potenzialmente accadere che una lista, vincendo il ballottaggio, riesca a raddoppiare i suoi seggi rispetto a quelli che avrebbe ottenuto sulla base dei voti ottenuti al primo turno. Quanto basta, sottolinea la Consulta, per determinare una lesione al principio di rappresentatività dell’assemblea elettiva e di eguaglianza del voto. Peraltro, quanto sopra non sarebbe comunque in contrasto con il ballottaggio che è invece previsto dalle legge per l’elezione dei sindaci, poiché essa avviene in maniera diretta e riguarda una carica monocratica.
- La Corte Costituzionale ha invece confermato il premio di maggioranza per la lista che ottiene almeno il 40% dei voti al primo turno. Per la Consulta, questa soglia non sarebbe “irragionevole”, o – meglio – sarebbe sufficientemente elevata da poter contemperare il principio di rappresentatività con quello, parimenti di rilievo costituzionale, di favorire la stabilità del governo e la rapidità del processo decisionale.
- La Corte Costituzionale ha anche confermato i capilista bloccati: per la Consulta, contrariamente a quanto era in vigore nella precedente legge elettorale, è comunque prevista la possibilità di scelta dell’elettore e comunque i capilista sarebbero espressione del ruolo dei partiti, ai quali la Costituzione stessa affida il compito di “concorrere con metodo democratico a determinare, anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale”.
- Sono infine valide anche le c.d. “multicandidature”, ma non viene ritenuta valida la norma che permetteva al candidato di scegliere, a urne chiuse, in quale collegio essere eletto (viene considerata lesiva del principio di uguaglianza e di personalità del voto).
La sentenza è auto applicativa?
Valutato quanto sopra, rimane ora da comprendere se la sentenza possa considerarsi auto applicativa, ovvero se possa essere modificativa della legge e, dunque, se la Corte si sia trasformata in “legislatore”. In realtà, se è pur vero che le modifiche apportate dalla Consulta rendono la legge immediatamente applicabile, è anche vero che in diversi punti la Corte sollecita l’intervento del legislatore, anche se non impone al legislatore sistemi elettorali identici per i due rami del Parlamento, ma esigendo i sistemi adottati non ostacolino la formazione di maggioranze parlamentari omogenee nelle due camere.
È possibile a questo punto che tali indicazioni siano sufficienti per poter spingere i partiti a cercare un’intesa per la modifica della legge elettorale. A margine di ciò, l’ipotesi delle elezioni anticipate si sta allontanando, e dunque, invece di chiedere elezioni con i sistemi risultanti dall’autoapplicazione delle sentenze della Corte, sale quota la possibilità che possa emergere la possibilità di giungere a nuova legge.