Innovazione e startup

Start Up: un approfondimento sul requisito dell’innovatività

La materia fiscale, societaria, finanziaria e contabile, nonché gli aspetti giuslavoristi e fallimentari sono concentrati su un unico termine per quanto riguarda le start up del paese. Si tratta dell’innovazione, requisito essenziale che muove ogni campo di azione e che è la base di costruzione di questa tipologia di imprese.

Perché la normativa si è, fin dalle origini, focalizzata sull’innovazione? Attualmente la legislatura di riferimento è la Legge 221/2012 che si è impegnata a riconvertire il Decreto Crescita dello stesso anno, con l’obiettivo di donare al paese una legislatura richiesta in materia dal tessuto imprenditoriale e dall’Unione Europea. Il governo ha, in ogni momento, posto l’innovazione al centro delle manovre finalizzate alla crescita del paese, con la volontà di offrire degli strumenti utili per avviare l’attività imprenditoriale, abbracciando l’ottica del progresso e della cultura del rischio.

La legislatura attualmente quindi requisiti che l’impresa deve possedere quando effettua l’iscrizione al registro delle Imprese dedicate alle start up innovative. Fra essi emerge la richiesta che le nuove imprese abbiano come oggetto fondamentale, esclusivo o prevalente lo sviluppo, quindi la produzione di beni o di servizi caratterizzati da innovazione ed elevato valore tecnologico.

Le start up devono inoltre rispondere ad almeno uno di questi tre requisiti per essere definite tali:

  1. il 15% della maggior somma fra fatturato e i costi annui deve appartenere alla ricerca e allo sviluppo;
  2. la forza lavoro interna alla start up deve annoverare almeno un terzo di dottorandi, dottori di ricerca oppure ricercatori. Altrimenti, i due terzi dei soci e dei collaboratori devono essere in possesso di una laurea magistrale;
  3. la start up deve essere depositaria, licenziataria o titolare di almeno una privativa industriale che faccia riferimento ad una invenzione e che deve appartener al settore dell’invenzione industriale, della biotecnologia, di una topografia di prodotto a semiconduttori o una varietà vegetale. La start up deve essere titolare dei diritti che fanno capo ad un programma di elaborazione originario che sia stato registrato presso l’apposito registro. Le privative devono inoltre essere direttamente efferenti all’oggetto sociale e quindi all’attività che viene svolta dalla società.

Innovazione e continuazione delle start up

Il principio di innovazione segue anche i benefici che vengono applicati alle start up che hanno perso i requisiti definiti dalla legge in merito di start up innovative, quali ad esempio il 60esimo mese di vita o il superamento di 5 milioni di euro di fatturato.

In questi casi, la start up si trasforma in una PMI e può passare alla nuova sezione del registro corrispondente senza che questo passaggio comporti interruzioni e vengano meno i benefici applicabili. Nello specifico, il Decreto Legislativo 3 del 24 gennaio 2015 ha stabilito come PMI innovativa l’impresa che sostiene nel corso della sua attività spese destinate allo sviluppo e all’innovazione per un minimo del 3% sulla base del maggior valore fra il costo di produzione e il fatturato.

Vengono altresì intese PMI innovative le aziende che impiegano personale altamente qualificato con almeno un rapporto di un quinto di dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori e almeno un terzo di dipendenti in possesso della laurea magistrale. L’azienda può, infine essere titolare, licenziataria o depositaria di almeno un brevetto oppure essere titolare di un software come descritto alla base dei requisiti per la formazione delle start up innovative. Il concetto di innovazione si estende quindi anche al futuro delle start up ed è la base unica e valevole perché non vengano a perdersi i benefici acquisiti e perché l’operato possa proseguire senza stacchi relativi allo sviluppo e alla produttività aziendale.

L’innovazione si scontra con l’interpretazione?

Non basta possedere un e-commerce tecnologicamente attivo per poter beneficiare delle possibilità proposte alle start up. Possono, infatti, sorgere delle incongruenze che interessano le diverse Camere di Commercio in fase di interpretazione dell’attività dichiarata. Non stupisce comprendere che alcune Camere di Commercio, come ad esempio quella di Milano, abbiano fissato dei presupposti chiari e rigidi per le start up che desiderano definirsi tali e che operano nel settore del commercio.

Il senso di innovazione deve, infatti, essere più alto e strutturato, perché i benefici possano essere estesi all’attività di ogni giorno. Molti sono i concetti che meritano di essere approfonditi in questo tema e, molto spesso, la creazione della start up si lega al tessuto delle imprese operanti nel paese.

Per comprendere la situazione attuale è interessante leggere i dati dell’Istat in merito, che hanno dimostrato come la forza imprenditoriale del paese sia sorretta dalle cosiddette microimprese, ovvero da società con meno di dieci dipendenti al loro attivo. Questa tipologia di società rappresenta il 47% del valore complessivo e il 30% del valore aggiunto del settore. È inoltre importante considerare che le imprese nate a cavallo degli anni di profonda crisi, quindi fra il 2008 e il 2013 che sono riuscire a sopravvivere, sono oggigiorno il traino dell’economia di certe località geografiche italiane.

L’analisi merita quindi di restringersi sulle start up, che nel paese sono in totale 5.439. Rispetto ai dati del 2015, si tratta del 5.8%, ma se confrontate al totale delle imprese italiane, quelle innovative rappresentano lo 0.35%. Il settore di assoluto impegno è quello dei servizi, con il 72% di start up orientate a questo settore, dove regna padrona l’informatica e la consulenza aziendale. L’attività di ricerca e di sviluppo pura è ferma al 15.1% mentre sono il 18.8% le imprese innovative che operano nell’industria e solo il 4.2% nel commercio.

Il concetto di innovazione può, quindi, rispondere perfettamente alle richieste europee in materia e si propone come un filtro che non permette alle aziende che non dimostrano questa vocazione di ricevere gli importanti benefici previsti dalla legge. Molti sono gli analisti che hanno però analizzato i dati nel complesso e che chiedono di meditare sulla necessità di allargare il bacino delle esenzioni e dei benefici ad un numero più ampio di attori impegnati nell’imprenditoria. L’estensione dei benefici potrebbe, infatti, aprire strade maggiori di sviluppo, mantenendo al contempo ferma la vocazione di spingere la nascita di nuove imprese e di coltivare la mentalità imprenditoriale nei giovani che desiderano avviare un’impresa.

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Sull'autore

Lorenzo Moretti

Lorenzo Moretti è un pioniere delle criptovalute in Italia, la cui carriera decolla dopo aver scoperto il paper di Satoshi Nakamoto nel 2008. Da studente universitario con una forte passione per matematica e tecnologia, Lorenzo approfondisce lo studio del Bitcoin, posizionandosi tra i primi investitori italiani in questa criptovaluta. La sua visione anticipata gli consente di accumulare un notevole portafoglio di criptovalute ben prima che queste catturassero l'interesse del grande pubblico. Negli anni, Lorenzo si afferma come un'autorità nel settore delle criptovalute, guadagnandosi un riconoscimento internazionale attraverso partecipazioni a conferenze, collaborazioni con startup blockchain e contributi a progetti di ricerca all'avanguardia. La sua fama nel settore è alimentata dalla capacità di anticipare le tendenze di mercato e ottenere investimenti di successo. Oltre a concentrarsi sugli investimenti, Lorenzo dedica tempo all'educazione finanziaria relativa alle criptovalute, autore di articoli e guide volti a demistificare l'argomento per un pubblico vasto. La sua traiettoria dimostra come la passione, il sapere e la determinazione possano trasformare un interesse personale in una carriera di spicco nel dinamico mondo delle criptovalute.